Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva. L’adesione al nuovo regime è consentito anche a coloro che, in precedenza, aveva optato per il previgente regime dei minimi
L’Agenzia delle Entrate, infatti, che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato, sarà sufficiente barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”. In questo modo le nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15.000 e 40.000 euro (a seconda del tipo di attività economica), potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con minori adempimenti e minori imposte da pagare.
L’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile (nella precedente versione era il 5%) determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.
Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.
Infine, qualora il reddito complessivo superi i 20.000 euro, la permanenza nel regime è subordinata al fatto che il reddito da lavoro autonomo siano prevalente rispetto agli altri redditi.
Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Limite dei ricavi / compensi | Coefficiente di redditività |
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1. Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 35.000 euro | 40% |
2. Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40.000 euro | 40% |
3. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 30.000 euro | 40% |
4. Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 20.000 euro | 54% |
5. Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 15.000 euro | 86% |
6. Intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 euro | 62% |
7. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | (55 - 56) | 40.000 euro | 40% |
8. Attività professionali | - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 15.000 euro | 78% |
9. Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) | 20.000 euro | 67% |