Azzerare i debiti con il “piano del consumatore”

Il privato consumatore, incapace di soddisfare i propri debiti, può procedere alla loro cancellazione. Si parla di “esdebitazione”, cioè una procedura poco nota e scarsamente utilizzata, rimasta sempre in sordina, sin dal suo ingresso nel nostro ordinamento (2012).

Flash NewsSembra siano veramente pochi coloro che sono a conoscenza della possibilità di poter usufruire della procedura consistente nel c.d. “fallimento del (privato) consumatore“, per poter ottenere una sorta di riduzione/azzeramento dei propri debiti, sia personali, sia familiari.
La finalità è quella di consentire al “soggetto privato fallito” di avviare nuove iniziative, libero da precedenti debiti potendo attuare il il c.d. “fresh start”, cioè una “ripartenza”.
Nella sostanza, al privato consumatore incapace di adempiere con regolarità ai propri debiti, è consentito l’accesso a tale procedimento ponendo l’obiettivo di una definitiva cancellazione delle proprie posizioni debitorie, divenute insostenibili e che talvolta possono raggiungere tempi “oltre la vita”.
Con tale procedura viene attivato un risanamento della posizione economico-patrimoniale in presenza di condizioni di eccessivo indebitamento e che, ovviamente, non possono essere oggetto delle tipiche procedure concorsuali riservate alle attività imprenditoriali sottoposte alla legge fallimentare.
In concreto, possono accedere a tale istituto anche tutti gli imprenditori, che per mancanza dei requisiti dimensionali sono esclusi dal fallimento, i piccoli imprenditori (art. 2083 cod. civ.) gli imprenditori agricoli, ma la fondamentale importanza sta nel fatto che possono anche accedervi tutti i privati-consumatori, cioè, soggetti non esercenti alcuna attività di impresa.
Fondamentale è l’accertabile “sovraindebitamento” personale e/o familiare che deve risultare da un forte squilibrio economico tra i pagamenti dovuti (inclusi i debiti tributari) ed il patrimonio cui attingere per far fronte a detti adempimenti.
Il soggetto interessato deve, pertanto attivare con una particolare procedura-proposta di risanamento rivolgendosi al Tribunale e, in caso di accoglimento, risulta essere obbligatoriamente vincolante per tutti i creditori.
Infine, una aspetto caratterizzante l’istituto, è che la decisione sulla “fattibilità” della proposta inoltrata al Tribunale spetta unicamente al Giudice, senza necessità di interpello e neanche analisi da parte dei creditori, ai quali è concessa, unicamente, l’eventualità di una contestazione della convenienza del piano oggetto di omologa. da parte del Tribunale.

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