Adesso è valido il “preliminare del preliminare” ed è possibile continuare a fare consulenza in regime di schizofrenia giurisprudenziale

Flash NewsAssolutamente positiva la notizia dalla quale si apprende che la Corte di Cassazione, con la sentenza 6.03.2015 n.4628, ha precisato la legittimità del “preliminare del preliminare”, cioè, di quell’accordo con il quale i contraenti si obbligano alla stipula di un successivo contratto preliminare.
In passato la Cassazione aveva negato che il “preliminare di preliminare” avesse valore: era considerato un contratto nullo, in quanto non è ravvisabile in esso una causa meritevole di tutela.
Ora invece le Sezioni unite ammettono la possibilità di formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali.
A questa positiva notizia occorre accostare la “vera non notizia” e cioè il fatto di quanto risulti difficoltoso fornire consulenza e assistenza (legale, fiscale, tributaria, contrattuale, societaria, ecc.) in presenza di continui ripensamenti della giurisprudenza su medesimi argomenti. Che tali ripensamenti siano in senso positivo (come nel caso in oggetto) o negativi (come in molti altri casi), esiste sempre qualche protagonista di un qualche contenzioso che risulta essere “danneggiato” e esiste sempre un qualche professionista di un qualche cliente che risulta essere “non apprezzato” per aver fornito indicazioni assistenza e consulenza non corrspondente ai risultati della giurisprudenza. In-certezza del diritto.

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