Facebook, luogo di reati

Dalla falsità agli atti persecutori: la mappa delle responsabilità secondo la giurisprudenza

Flash News

Termini come “postare”, “taggare”, “linkare”, ecc. sono ormai parte del quotidiano, così come quotidiano è l’uso dei vari socials presenti in rete. Una piazza o un bar virtuale, un luogo di ritrovo immateriale, dove si ritrovano sempre più persone che si scrivono, si scambiano opinioni, informazioni, aggiornamenti, ma anche sfottò e altro. Come talvolta accade, però, il self control può non esser in dotazione di molti e l’eccesso può prevalere, talvolta anche in buona fede e involontariamente. Ecco che la “piazza virtuale” può trasformarsi, anzi, trasferirsi in un “Foro di Tribunale”, vero e completo di avvocati, giudice, cancelliere, ecc., ecc..Facciamo un giro con questo interessante articolo pubblicato sulla stampa specializzata e che riepiloga le massime più interessanti di provvedimenti giurisprudenziali intervenuti in materia.

(Intervento pubblicato sulla stampa – ItaliaOggi – Lunedì 6 luglio 2015 – Antonio Ciccia Messina)

Facebook è luogo aperto al pubblico

La mappa della responsabilità penale per fatti commessi in rete e tramite la rete è molto ampia. Si va dalle molestie alla diffamazione, dalla falsità personale agli atti persecutori. Vediamo la casistica che si è sviluppata nelle aule di giustizia.

Molestie con i «post».

Risponde del reato di molestie chi invia messaggi molesti, «postati» sulla pagina pubblica di Facebook: è un luogo virtuale, ma è aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi è un «luogo aperto al pubblico» (Cassazione penale Sezione I, 11.7.2014, n. 37596).

È conforme l’orientamento del Garante della privacy, il quale sostiene che i social network (definiti anche social media per enfatizzare il loro impatto non solo come reti sociali ma come veri e propri media auto-organizzati) sono «piazze virtuali», cioè dei luoghi in cui via internet ci si ritrova condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri, indirizzi, amici e tanto altro.

I social network sono lo strumento di condivisione per eccellenza e rappresentano straordinarie forme di comunicazione, anche se comportano dei rischi per la sfera personale degli individui coinvolti

Atti persecutori a mezzo social.

Si commette il reato di atti persecutori con il ripetuto invio alla persona offesa di telefonate, sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i social network e la divulgazione, attraverso questi ultimi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti con la vittima, procurandole così uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite (Cassazione penale, Sezione VI, 16.7.2010, n. 32404).

Falso profilo.

Chi crea un falso profilo associato all’altrui immagine associata ad un «nickname» di fantasia e a caratteristiche personali negative commette il reato di sostituzione di persona. (Cassazione penale, Sezione V, 23.4.2014, n. 25774)

Attenzione, dunque, ai falsi profili. Spiega il Garante della privacy che basta la foto, il nome e qualche informazione sulla vita di qualcuno per impadronirsi online della tua identità.

Pedopornografia.

Commette il reato di pornografia minorile chi contatta minorenni, rivolgendo sotto falso nome una richiesta di amicizia su un social network, prospettando l’ingresso nel mondo dell’alta moda e offrendole denaro e capi di abbigliamento se avesse accettato di fare la modella, e chiedendo tramite webcam di spogliarsi e toccarsi le parti intime. (Cassazione penale, Sezione III, 5.3.2014, n. 21759).

Vittime sessuali e gogna digitale.

Il reato di divulgazione delle generalità o dell’immagine di una persona offesa da atti di violenza sessuale (articolo 734-bis codice penale) consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone notizie riservate, con ogni modalità, anche mediante le nuove tecnologie (sit web, blog, social network, mailing list). La tutela copre tutti i casi in cui, non solo attraverso il volto, ma in qualunque altro modo (da un profilo, da un’immagine dal di dietro, da un vestito indossato) si possa risalire alla persona offesa (Cassazione penale, Sezione III, 12.12.2013, n. 2887)

Cyberstalking.

Costituiscono atti persecutori le condotte di stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima), di stalking comunicativo (consistente in contatti per via epistolare o telefonica, sms, scritte su muri ed altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e di cyberstalking, costituito dall’uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai social network.

Al di là dello stalking, se si notano comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, come un amico insultato e messo sotto pressione da individui o gruppi, il Garante della privacy consiglia di non aspettare e segnalare subito la situazione critica al gestore del servizio affinché possa intervenire immediatamente.

A tale scopo, alcuni social network rendono accessibile agli utenti, sulle pagine del proprio sito, un’apposita funzione (una sorta di pulsante «panic button») per chiedere l’intervento del gestore contro eventuali abusi o per chiedere la cancellazione di testi e immagini inappropriate.

In caso di violazioni, il problema va segnalato subito al Garante e alle altre autorità competenti. Se si è la vittima di commenti odiosi a sfondo sessuale, di cyberbullismo o di sexting, o se si subisce una violazione della privacy, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente.

Diffamazione aggravata sulla bacheca

Si rischia la pena per il reato di diffamazione aggravata per aver pubblicato messaggi offensivi sulla bacheca di Facebook (Cassazione penale, Sezione V, 18/4/2014, n. 18887).

Infatti la pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo del social network Facebook, di un messaggio a contenuto lesivo della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di altro mezzo di pubblicità (articolo 595, comma 3, codice penale, Gip Livorno, 31/12/2012, n. 38912 ).

È contestabile il reato di diffamazione a carico di chi pubblica sul proprio profilo Facebook una frase offensiva nei confronti di un collega e non ci si può difendere sostenendo che l’identificazione della persona offesa sia possibile soltanto per una cerchia ristretta degli utenti del social network.

Foto e informazioni «postate» possono costituire prova nel processo civile

Le ricadute sul reale del mondo virtuale riguardano anche la giustizia civile. Gli aspetti studiati dalla giurisprudenza svariano dal diritto di famiglia a quello della concorrenza. La rete crea documenti e, allora, bisogna vedere se possono essere prove, come un documento cartaceo. Oppure la rete crea rapporti e, allora, va considerato se quelle condotte sono lecite o se aprono la porta al risarcimento del danno. Passiamo a una panoramica degli strascichi civilistici della rete.

Divorzi all’ombra di Facebook.

Le fotografie e le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network «Facebook» sono utilizzabili come prove nei giudizi di separazione. A differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle «amicizie» del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi (Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 13/6/2013).

Concorrenza sleale in rete.

I gruppi Facebook, quando sono usati nell’ambito di un’attività economica, svolgono la funzione di segni distintivi. Rappresenta un esempio di concorrenza sleale, ma anche una contraffazione di marchio, la modifica del gruppo Facebook da parte di un soggetto che, avvalendosi abusivamente della sua qualità di amministratore, estromette gli altri, e sostituisce l’originaria denominazione, corrispondente alla denominazione sociale e al marchio dell’impresa titolare dell’attività di riferimento e quindi del gruppo, con altra confondibile. In questi casi il giudice può ordinare il ripristino dell’originaria denominazione e degli originari amministratori, con esclusione di quello che aveva operato illegittimamente (Tribunale Torino, Ordinanza, 7/7/2011).

Responsabilità per danni da falso profilo.

Oltre alla responsabilità penale, scatta la responsabilità civile a carico di chi, sul social network Facebook, pubblica e divulga ai terzi affermazioni lesive dell’onore e della reputazione di un utente (Trib. Monza, 2/3/2010).

In caso di messaggio dal contenuto ingiurioso, inviato tramite un social network da un utente al medesimo registrato e riferibile ad una persona non espressamente citata, ma identificabile con altro utente appartenente al gruppo dei suoi «amici» su quel network, le affermazioni lesive devono ritenersi provenienti dal soggetto a cui nome era stata effettuata la registrazione, il quale è obbligato a risarcire il danno morale subìto dalla persona offesa.

Il controllo dal social occulto.

Per controllare lecitamente il lavoratori è legittimo, dietro autorizzazione dei vertici aziendali, creare un falso profilo su un social network per verificare la presenza sulla piattaforma virtuale del prestatore durante l’orario di lavoro.

Il controllo tramite il social network non viola il divieto di controllo a distanza dei lavoratori, in quanto ha ad oggetto non l’attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente. Si tratta di un controllo difensivo, destinato a riscontrare e sanzionare un comportamento del prestatore lesivo del patrimonio aziendale.

Il principio, dunque, è che sono ammissibili i controlli difensivi occulti, anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, qualora diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. In ogni caso, le attività di accertamento devono realizzarsi mediante modalità non eccessivamente invasive, oltre che rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali deve contemperarsi l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa dell’organizzazione produttiva aziendale (Cassazione civile, sezione lavoro, 27/5/2015, n. 10955)

Niente sanzione disciplinare per un post lecito.

È illegittimo il provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizio per un mese adottato nei confronti di un agente di polizia che ha pubblicato su un social network (in area ad accesso riservato) alcune foto che lo ritraevano in abbigliamenti femminili. Il travestimento con indumenti femminili non può qualificarsi in sé «indecoroso» se l’atteggiamento assunto non consiste in pose sconvenienti o contrastanti col comune senso del pudore, del rispetto della propria o altrui persona, e ciò vale anche se si tratti di un agente di pubblica sicurezza, che agisce nella sfera della sua vita privata, senza riconoscibilità del suo status e senza alcun riferimento all’Amministrazione di appartenenza. (Consiglio stato Sezione III, 21/2/2014, n. 848).

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