Sconto Imu-Tasi sui comodati

Nel corso di Telefisco è arrivata la precisazione

Flash NewsLa concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile Imu del 50%, a condizione che il concedente non possieda altri immobili, a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Tuttavia, la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo; pertanto laddove la norma richiami in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Conseguentemente, il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di un negozio non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione. Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non redatto in forma scritta; tuttavia, la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo, per godere dell’agevolazione Imu e Tasi, entro 20 giorni dalla stipula, quindi entro il 20.01.2016, per i comodati decorrenti dal 1.01.2016. E’ però, possibile registrare il contratto entro il 4.2.2016, in caso di decorrenza dal 15.1.2016, considerato che i tributi locali immobiliari si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni equivale ad un mese. Per poter iniziare a godere dell’agevolazione da gennaio 2016, pertanto, il comodato può riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15.01.2016. Qualora non si rispettasse questo limite, il proprietario avrà due possibilità:

  1. a) dare rilevanza al contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena per il periodo non coperto;
  2. b) pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi con il ravvedimento operoso.
Be social

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Vai alla barra degli strumenti