Regime forfettario: chiarimenti da AdE

Flash NewsArrivata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E/2016. Il nuovo regime per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. L’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni. Inoltre, il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.
La circolare fornisce indicazioni sulle numerose agevolazioni introdotte per i soggetti di minori dimensioni. In particolare, i contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972.
Il regime prevede, inoltre, l’esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list. Ai fini delle imposte sui redditi coloro che applicano il regime forfetario sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle; altresì, non sono tenuti agli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. I contribuenti devono però assicurare alcuni adempimenti, come quello di certificare i corrispettivi, di numerare e conservare le fatture di acquisto e delle bollette doganali, versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.
Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale).
Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 di ogni anno.
Nel modello Unico 2016 i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
Dal 1.01.2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono accedere alle agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di 5 anni).
Inoltre, i soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015.

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