La Cassazione, con sentenza 30.01.2017, n. 2288, ha stabilito che il diritto alla provvigione spetta all’agente in ogni caso di invasione del preponente che si traduca in una indebita sottrazione di affari e di appropriazione dei risultati dell’opera promozionale svolta dal primo.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza 8.06.2017, n. 1313, ha stabilito che, a seguito della soppressione del ruolo degli agenti d’affari in mediazione, il diritto alla provvigione spetta solo ai mediatori iscritti nei registri delle imprese o nei repertori delle Camere di Commercio.