Scomputo delle ritenute d’acconto senza certificazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14138/2017, ha affermato che per lo scomputo delle ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata, non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti.
La sentenza ribadisce che l’attestato del sostituto per lo scomputo della ritenuta d’acconto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non può in alcun modo esporre a preclusioni difensive, né tanto meno a duplicazioni di prelievo.

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