La possibilità di emettere la fattura differita nel mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta non sembra compatibile con i tempi previsti dalla nuova normativa per l’esercizio della detrazione della relativa imposta da parte del cessionario.
Ad esempio, una fattura differita relativa a una consegna di fine dicembre 2017 (emessa e quindi ricevuta dall’acquirente) al 15.01.2018, consentirà la detrazione Iva solo con riferimento alla dichiarazione Iva 2017 ancorché la registrazione non possa che essere effettuata nel 2018.