Omesso versamento F24 per cause di forza maggiore

La Corte di cassazione, con sentenza n. 22153/2017, afferma i 2 criteri per identificare la causa di forza maggiore ai fini dell’illecito tributario:

  • criterio oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore;
  • criterio soggettivo, costituito dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento imprevedibile, adottando misure appropriate.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che non dipendono da forza maggiore le seguenti fattispecie:

  • privilegiare il pagamento di fornitori o dipendenti, rispetto all’adempimento dei debiti fiscali;
  • omettere l’accantonamento di Iva riscossa.

La causa di forza maggiore sussiste nel caso l’inadempimento dipenda da ritardi dei pagamenti di Amministrazioni pubbliche, clienti del contribuente, dimostrando, tuttavia, l’impossibilità di ricorrere ad altre forme di incasso.

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