Tassazione rinuncia TFM dell’amministratore socio

L’art. 88, c 4-bis prevede che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”. In assenza di tale comunicazione, quindi, il debitore è tenuto ad assoggettare a tassazione tutta la sopravvenienza attiva.
L’importo, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, indipendentemente dal trattamento contabile: pertanto, occorre effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
L’irrilevanza fiscale della rinuncia e della relativa sopravvenienza attiva deriva dalla volontà del socio di aumentare il patrimonio sociale: pertanto, nel caso di rinuncia al Tfm da parte di amministratori soci, la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva, non sussistendo nessuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale.
Se la rinuncia al Tfm riguarda amministratori esterni alla società, invece, mancando la qualifica di socio, si applica l’art. 88, c. 1 Tuir: pertanto, la società dovrà tassare una sopravvenienza attiva nei limiti delle quote di trattamento di fine mandato accantonate e dedotte.
Infine, si precisa che, in capo agli amministratori soci, la predetta rinuncia, destinata a patrimonializzare la società, dovrà essere tassata come incasso giuridico. Gli amministratori non soci, stante l’assenza di contropartita non subiranno alcuna tassazione.

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