Rimborso Iva non spettante

Per il principio di legalità previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, l’erogazione di un rimborso Iva, poi non più ritenuto spettante dall’amministrazione finanziaria e oggetto di un avviso di rettifica, non può essere ulteriormente sanzionato con l’emissione di un avviso di irrogazione delle sanzioni e con l’applicazione della penalità nella misura del 30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e riservata ai tardivi e/o agli omessi versamenti. La sanzione applicabile avrebbe dovuto essere quella prevista dall’art. 5, c.5 del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce la richiesta di rimborso non dovuto con una sanzione amministrativa di ammontare variabile dal 100% al 200% della somma non spettante, non occorrendo l’effettiva percezione del rimborso. (Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la sentenza 27.06.2017, n. 210/5)

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