Acconti di novembre per soggetti in contabilità semplificata (attenzione)

L’art. 66 del Tuir stabilisce che, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, le rimanenze iniziali sono interamente deducibili dal reddito del 2017 e non sono rinviabili a futuri esercizi.
Ai fini dell’acconto Irpef, addizionali e Irap entro il 30.11.2017, le imprese che al 1.1.2017 detenevano merci in magazzino oppure lavori in corso di esecuzione, potrebbero registrare per l’anno 2017 una perdita fiscale che renderà inutile il versamento dell’acconto.

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