Mancata iscrizione al registro Vies e accertamento

L’iscrizione al registro Vies è un requisito meramente formale, non indicato dalla direttiva comunitaria Iva 112/Ce; pertanto, la mancata iscrizione non è un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità, tranne nei casi di frode. Questo è quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 1077/6/2017. Più in particolare, ad una società italiana (non iscritta al Vies) era stata contestata l’illegittima applicazione del regime di non imponibilità Iva su alcune cessioni di beni nei confronti di clienti intracomunitari, con richiesta della maggiore Iva su operazioni attive che – proprio in ragione della mancata iscrizione nel registro – sarebbero da considerare “nazionali” (cioè soggette a Iva) e non “intracomunitarie”.

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