Rettifiche contabili per imprese in contabilità semplificata

Il passaggio dal regime semplificato 2016 al regime semplificato 2017 è regolato dall’art. 1, c.19 L.232/2016 il quale, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposizione, stabilisce che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa, non assumono rilevanza per la formazione del reddito negli anni successivi.

In particolare, occorre prestare particolare attenzione alle seguenti fattispecie:

  • o acquisto merci effettuato nel 2016, con pagamento nel 2017;
  • o merci vendute, consegnate nel 2016 ma incassate nel 2017;
  • o provvigioni attive maturate nel 2016 ma incassate nel 2017 o successivamente;
  • o provvigioni passive maturate nel 2016 ma pagate nel 2017 o successivamente;
  • o servizi ricevuti (e conclusi) nel 2016 e pagati nel 2017 o successivamente;
  • o servizi resi (e conclusi) nel 2016 ma pagati nel 2017 o seguenti;
  • o operazioni “a cavallo” tra 2016 e anni successivi (assicurazione o affitto pagati anticipatamente, servizi continuativi con pagamento posticipato, ecc.);
  • o acconti ricevuti per prestazioni non rese o merci non consegnate entro il 2016;
  • o acconti versati per prestazioni non rese o merci non ricevute entro il 2016.

A titolo esemplificativo, si supponga che un premio assicurativo sia pagato anticipatamente in data 1.09 di ogni anno. Nel 2017 verranno spesati gli otto dodicesimi del premio versato nel 2016 (ripescando il risconto del 2016), ma anche l’intero premio versato a settembre 2017 (applicando il regime di cassa); pertanto, nel 2017 saranno dedotte correttamente 20 mensilità di canone.

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