Nel caso in cui i contribuenti in regime semplificato di cassa effettuino determinate operazioni straordinarie, devono tenere in considerazione determinati effetti fiscali.
Nel caso di cessazione dell’attività, il maggiore problema da valutare è l’impatto dei beni autoconsumati sul reddito imponibile: infatti, i beni che non sono stati precedentemente ceduti divengono di proprietà della persona fisica (privato) e si utilizza come valore di cessione quello normale e, quindi, si determina un componente positivo rilevante ai fini del reddito imponibile, nonostante non si verifichi alcun trasferimento finanziario.
Inoltre, i contribuenti forfetari o minimi, i professionisti, e le imprese in regime semplificato (che non abbiano esercitato l’opzione) non possono considerare cessata l’attività fino a quando esistono ricavi o compensi fatturati e non ancora riscossi, o costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria. Di conseguenza, tali soggetti sono costretti a tenere attiva la partita Iva, e quindi i relativi adempimenti, se non decidono di chiudere le proprie pendenze fiscali, imputando all’ultimo anno anche le operazioni che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria.
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