Chiarimenti sulla “nuova” detrazione Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha chiarito che il diritto alla detrazione Iva deve essere esercitato relativamente al periodo d’imposta nel corso del quale si verifica la duplice condizione di “esigibilità dell’imposta” e di formale “possesso della fattura”. É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Quindi, una fattura di acquisto (relativa all’anno 2017) ricevuta nell’anno 2017, relativa ad operazioni effettuate in tale anno, dovrà essere registrata entro il 31.12.2017 o al più tardi entro il 30.04.2018 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017.
Diversamente, se la fattura, relativa alla medesima operazione (relativa all’anno 2017), si riceve nel 2018, si potrà annotare nel 2018 e l’Iva potrà essere detratta in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.
E’ quindi stato definitivamente chiarito che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, c. 1 del D.P.R. 633/1972, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Eventuali comportamenti difformi, tenuti in sede di liquidazione periodica al 16.01.2018 non saranno sanzionati.

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2018, per le fatture ricevute nel 2017, ma registrate nel 2018 entro il termine della dichiarazione annuale Iva, è necessario che tale registrazione sia effettuata in uno specifico sezionale del registro Iva, con la conseguenza che il relativo credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale 2017.
 Per i contribuenti che optano per la tenuta della contabilità semplificata sulla base delle registrazioni Iva (che comunicheranno l’opzione nella prossima dichiarazione Iva barrando la casella V026) si pone il problema di stabilire se le fatture ricevute nel 2017, che possono essere annotate nel 2018 utilizzando il sezionale specifico, debbano considerarsi registrate nel 2018 (e quindi deducibili dal reddito 2018), oppure se, essendo annotate in un sezionale relativo al 2017, siano da considerarsi registrazioni riferibili al 2017 (quindi deducibili nell’anno 2017).
 Le fatture ricevute nel 2017 e registrate nel 2018 nel registro sezionale, appare ragionevole pensare siano da includere nello spesometro del secondo semestre 2017, almeno in relazione alle fatture ricevute entro il mese di febbraio 2018.

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