Regolamentazione dello scambio di bitcoin

Secondo la IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio, nel momento in cui si acquistano bitcoin deve rimanere traccia reale dei dati dell’investitore. Inoltre, potrebbero essere previste ulteriori modifiche alla direttiva suddetta per contrastare l’uso di valute virtuali per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e una definizione di valuta virtuale come: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Infine, la Corte di Giustizia Europea, in risposta alla causa C-264/14, ha affermato che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro bitcoin e viceversa, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso e, come tali, esenti da Iva. Diversamente, il Tribunale di Venezia ha equiparato l’acquisto di criptovalute a un contratto di investimento (sentenza n. 195/2017).

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