Data di ricevimento della fattura per la detrazione Iva

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per l’esercizio del diritto di detrazione decorre dal momento in cui si è manifestata l’esigibilità dell’imposta ed è stata ricevuta la fattura, e si esaurisce con la dichiarazione (anche integrativa) relativa all’anno nel quale è stata ricevuta la fattura.
Occorrerà prestare la dovuta attenzione alla verifica della data di ricezione dei documenti e, soprattutto, a come “provarla”. Sul punto la circolare 1/E/2018 non assume una posizione “rigida”, affermando che la ricezione deve emergere (se non risulta da Pec, e-mail ordinaria o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento) da una corretta tenuta della contabilità, rinviando all’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.
Dando rilevanza estrema alla data di ricezione del documento, una fattura di febbraio, ricevuta il 10 marzo, dovrebbe essere detratta nella liquidazione di marzo (entro il 16.04). Tuttavia, l’articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 consente di computare, nella liquidazione periodica, l’iva relativa ai documenti di acquisto di cui il contribuente è in possesso alla data di effettuazione della liquidazione e per i quali viene esercitato (con riferimento al mese precedente) il diritto alla detrazione.
Pertanto esiste una norma ben precisa, che non può essere cancellata da una circolare interpretativa, a maggior ragione se emanata con l’intento di coordinare una poco chiara formulazione normativa (artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972).
Sotto il profilo pratico si potrebbe assumere che quanto contenuto nella circolare sia diretto a gestire le fatture a cavallo d’anno e non sia estendibile, in via generale, alle liquidazioni mensili o trimestrali in corso d’anno, pur auspicando una conferma ufficiale al riguardo.

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