Aspetti fiscali del bitcoin

L’Agenzia delle Entrate, in assenza di una normativa specifica, aveva elaborato le prime indicazioni sulla disciplina fiscale delle monete virtuali con la risoluzione n. 72/E/2016, in cui ebbe modo di chiarire che le operazioni su bitcoin, poste in essere da soggetti privati, non sono soggette a tassazione Irpef, quando manchi una finalità speculativa.
Per indagare il carattere “speculativo” delle operazioni, si potrebbe far riferimento all’art. 67 c. 1-ter del Tuir che indica il limite oltre il quale la plusvalenza diviene rilevante ai fini fiscali. Più in particolare, si stabilisce che le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di valute estere (che sono equiparabili alle cripto-valute), provenienti da depositi e conti correnti, concorrono a formare il reddito se nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti è superiore a euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Tuttavia, il profitto generato dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin è soggetto a Ires e Irap.

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