Aumento progressivo del canone nel contratto di locazione

L’art. 32 L. 392/1978 accorda alle parti del contratto di locazione la sola facoltà di stabilire aggiornamenti del canone, nei limiti del 75% delle variazioni dei prezzi Istat.
I canoni di locazione crescenti nel tempo durante il contratto di affitto sono, comunque, legittimi nelle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo. Tuttavia, gli aumenti devono essere predeterminati e giustificati.
Nel contratto devono essere indicati i motivi che giustificano la scelta, come ad esempio la necessità di eseguire sull’immobile opere di ristrutturazione con oneri a carico del conduttore. In tal caso, agli effetti fiscali, l’accordo con cui il conduttore esegue a proprie spese lavori di ristrutturazione dell’immobile, a fronte di una riduzione del canone pattuito, ai fini fiscali si deve configurare come operazione permutativa: il locatore è tenuto a fatturare l’intero canone, applicando il regime Iva previsto per il canone di locazione, mentre il conduttore è tenuto a fatturare il vantaggio recato al locatore per i lavori di ristrutturazione eseguiti, applicando il regime Iva previsto per tali tipologie di lavori.
Gli importi crescenti sono previsti anche nella nuova versione del modello RLI, in vigore dal 1.09.2017. Nel quadro E, in particolare, si devono indicare le locazioni con canoni differenziarti per una o più annualità; il canone del primo anno deve essere indicato nella sezione I del quadro A; oltre al quadro E, deve essere compilata la casella “Casi particolari” del quadro A.

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