Omesso versamento Iva e forza maggiore

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 13.03.2018, n. 11035 ha stabilito che l’omesso versamento Iva può essere attribuito a forza maggiore solo quando deriva da fatti non imputabili all’imprenditore, ai quali lo stesso non abbia potuto porre rimedio per cause estranee alla sua volontà.
E’ pertanto irrilevante la cosiddetta “crisi di liquidità” del debitore alla scadenza del termine per operare il versamento Iva, poiché il debitore ha l’obbligo di accantonare le risorse necessarie e adottare tutte le iniziative per corrispondere il tributo.
La pronuncia richiama l‘art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, modificato dal D.Lgs. 158/2015.

Be social

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Vai alla barra degli strumenti