Gestione Separata Inps e casse privatizzate

La legge 23.12.2000, n. 388, all’art. 116, c. 20, ha disposto che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
Con la circolare n. 83 del 28.03.1997 l’Inps ha comunicato le istruzioni operative relative ai diversi motivi di rimborso della contribuzione pagata indebitamente alla Gestione Separata Inps, con particolare riguardo alla contribuzione risultante eccedente.
Inoltre, con la circolare n. 193/1998 è stato specificato che, nel caso di contribuzione erroneamente versata per tipologie diverse da quelle previste, individuate nella citata circolare n. 83/1997, quali, ad esempio, contributi pagati da soggetti non tenuti all’obbligo contributivo previsto nella Gestione separata, devono intendersi applicabili le disposizioni di carattere generale che disciplinano il rimborso di contributi indebitamente versati.
Nelle citate circolari, inoltre, sono stati individuati i soggetti che possono presentare la richiesta del rimborso, secondo le tipologie di contribuzione indebita.
Nel caso di superamento del massimale la richiesta di rimborso è presentata dal professionista, in quanto soggetto obbligato al pagamento diretto del contributo risultante a debito, e dal committente e/o collaboratore o parasubordinato, ciascuno per la propria quota nel caso di contratto di collaborazione o rapporto assimilato. Nel caso di contribuzione indebita generica, ribadendo i principi generali in tema di ripetizione dell’indebito, la legittimazione è stata attribuita al professionista e al committente, in quanto sono i soggetti con i quali è validamente instaurato il rapporto previdenziale.
I chiarimenti specifici sono stati forniti dalla circolare Inps 9.03.208, n. 45.

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