Cause di esclusione dal regime forfetario

Il nuovo regime forfetario presenta numerosi interrogativi su cui si attende una risposta. Tra questi vi è l’ingresso o il rientro nel regime per i soggetti che, nonostante avessero i requisiti per l’accesso, hanno esercitato l’opzione per il regime ordinario o semplificato.
Per i primi, si può pensare che non sia necessario rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime, visti i significativi mutamenti operati dalla legge di Bilancio 2019 al regime forfetario che potrebbero rappresentare quel caso di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni che legittima la variazione di qualunque opzione e revoca.
Per i contribuenti che hanno scelto il regime semplificato si attendono conferme dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che affermano che, relativamente ai contribuenti che presentano i requisiti per entrambi i regimi forfetario e semplificato, i regimi naturali sono concretamente due, il che giustificherebbe l’assenza di qualunque vincolo triennale nel passaggio dall’uno all’altro. Se tale affermazione fosse confermata, chi per il 2019 sceglie di restare semplificato, può transitare nel forfetario nel 2020 indipendentemente dalle scelte fatte nel triennio.
Inoltre, uno dei principali chiarimenti attesi riguarda la causa ostativa del controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalle esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

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