Accesso al regime forfetario

Durante Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi (65.000 euro), indipendentemente dall’ammontare realizzato. Di conseguenza, un soggetto che nel 2018 ha realizzato compensi di ammontare non superiore a 65.000 euro, nel 2019 può applicare il regime forfetario anche se i proventi risulteranno molto superiori a tale limite. Ritornerà nel regime ordinario dal 2020.
Inoltre, è stato chiarito che è possibile accedere al regime forfetario indipendentemente dal regime applicato nell’anno precedente; infatti, il vincolo triennale derivante dall’opzione per il regime ordinario o semplificato viene meno in seguito alle modifiche del sistema apportate dalle nuove disposizioni normative.
E’ stata confermata anche la possibilità di scegliere il regime forfettario per coloro che nel 2018 hanno applicato il regime semplificato nel primo anno di attività, in quanto si tratta di due regimi naturali che pertanto possono consentire la fuoriuscita senza vincoli temporali. A maggior ragione non comporta alcun vincolo di permanenza nel regime semplificato il caso in cui il contribuente abbia optato per la determinazione del reddito con il metodo della registrazione Iva.
In tema di cause ostative al regime (in particolare, la partecipazione in una Srl), è stato chiarito che non è sufficiente rimuoverla (cedendo la partecipazione) nel 2019 per poter applicare nello stesso anno il regime forfetario.

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