La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.02.2019, n. 4943, ha affermato che il dipendente che richiede un permesso per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi sindacali di cui è membro, ma che di fatto fa un uso personale del tempo concesso, può essere licenziato. L’assenza, infatti, si qualifica come mancato svolgimento della prestazione per fatto imputabile al lavoratore.
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