Adesione al servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Non è ancora possibile l’adesione, da parte dei contribuenti, al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, in quanto il provvedimento Ag. Entrate del 29.04.2019 ha prorogato la data di inizio delle adesioni dal 3.05.2019 al 31.05.2019.
I consumatori finali (senza partita Iva), quindi, dovranno attendere fino a questa data per vedere nel proprio Fisconline le loro fatture passive in formato Xml, ricevute dallo Sdi.
Più in particolare, dal 31.05.2019 i soggetti titolari di partita Iva che oggi hanno già l’accesso alle proprie e-fatture in Fisconline o Entratel, e i consumatori finali dovranno decidere se effettuare l’adesione. Relativamente agli intermediari, si ricorda che la Faq del 18.04.2019, n. 61, trattando il caso di deleghe già presentate prima del 21.12.2018, ha imposto la ripresentazione di una nuova delega, non per consentire all’intermediario di vedere le fatture del proprio cliente, ma per effettuare l’adesione al servizio di consultazione per conto del proprio cliente.
L’adesione dovrà essere effettuata entro il 2.9.2019 e consentirà di visualizzare i dati della totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, anche prima dell’adesione stessa. La mancata adesione al servizio, invece, comporterà entro 3.10.2019 la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio (dal 1.1. al 2.9.2019). Se l’adesione sarà effettuata dal 3.9.2019 si potranno visualizzare solo i dati delle fatture emesse/ricevute dopo la data di adesione.
Se al servizio aderirà almeno una delle parti, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (anche tramite un intermediario abilitato), l’agenzia delle Entrate memorizzerà tutti i dati dei file delle fatture elettroniche e li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. I file completi saranno cancellati solo dopo 30 giorni dal 31.12. del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi. Alla parte che non aderisce al servizio “consultazione”, invece, saranno resi disponibili nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, esclusivamente i dati fattura, indicati nel punto 1.2 del Provv. Ag. Entrate del 30.04.2018, cioè i dati fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l’altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
Se tutte e due le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l’agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

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