Senza trasferimento di residenza nessuna agevolazione prima casa

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza n. 3095 del 01.02.2019 non costituisce causa di forza maggiore idonea a evitare la decadenza dell’agevolazione prima casa la circostanza che l’acquirente non sia riuscito a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi successivi al rogito poiché l’immobile è stato affittato, a terzi, dal venditore, con un contratto che l’acquirente credeva “transitorio” e che, invece, avendo durata superiore a 18 mesi, è stato convertito nella formula “4 più 4” della locazione ordinaria.
Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza n. 3095 del 01.02.2019.

Be social

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Vai alla barra degli strumenti