Accertamento per contribuenti in regime forfettario

In tema di regime forfettario non è mai stato modificato l’art. 1, c. 74 della legge 190/2014, secondo cui il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno “la condizione di cui al c. 54” (superamento della soglia di ricavi o compensi) o “si verifica taluna delle fattispecie indicate al c. 57” (che elenca diverse cause di esclusione, tra cui ad esempio il controllo diretto o indiretto di una Srl che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente nel regime).
Pertanto, nel caso in cui l’accertamento riguardi un maggiore imponibile in una determinata annualità (ad esempio, ricavi accertati di 80.000 anziché 60.000 euro), la decadenza si estenderà inizialmente solo al periodo d’imposta successivo a quello oggetto di controllo. Viceversa, rispetto alle altre cause ostative, l’Agenzia potrebbe rilevarle non solo nel primo periodo d’imposta oggetto di accertamento, ma anche in quelli successivi, creando una serie di periodi d’imposta in relazione ai quali non sarebbe stato possibile aderire al regime.
Diventa allora centrale la conservazione e numerazione delle fatture di acquisto, perché potrebbe rivelarsi utile in caso di accertamento e soprattutto nel periodo d’imposta successivo a quello accertato.

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