Fattura elettronica per venditori porta a porta

Ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2019, tra i regimi speciali Iva e ai fini delle imposte dirette incompatibili con il regime forfettario rientra il venditore porta a porta di cui all’art. 25-bis, c. 6 Dpr 600/1973.
Pertanto si deduce che tale soggetto, quando l’attività assume carattere professionale, ossia laddove superi la soglia per essere considerata attività occasionale, è obbligato alla fattura elettronica. Il limite per l’attività occasionale (pari a 5.000 euro) deve essere considerato tenendo conto della deduzione forfetaria del 22%, con la conseguenza che il limite stesso è pari a 6.410,26 euro (6.410,26 x 78% = 5.000 euro).

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