Fattura elettronica per omaggi e autoconsumo

La fattura elettronica emessa per omaggi a sé stessi (ex autofattura), come quella emessa per autoconsumo, deve essere sempre inviata allo Sdi, anche se, come confermato dalla Faq 139 delle Entrate del 19.07.2019, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti non solo nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, ma anche in quella “del cessionario/committente”.
Il documento non può essere denominato “autofattura”, ma nel campo “TipoDocumento” deve essere indicato il codice TD01, “Fattura”, e non il codice TD20 riservato solo alle “autofatture per regolarizzazione”.
Così facendo, però, l’emittente vede il documento nel proprio portale “Fatture e corrispettivi” di Fisconline o Entratel, non solo tra le fatture emesse, ma anche tra quelle passive ricevute.
Si ritiene che quest’ultima fattura non debba essere registrata nel registro Iva degli acquisti ovvero, se registrata, non possa essere detratta la relativa Iva.

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