Responsabilità solidale nella cessione di azienda

Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda, o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. La norma non prevede la contestuale notifica al cessionario degli atti tributari diretti al cedente. Peraltro, in questo caso gli atti mediante i quali è stata esercitata la pretesa tributaria sono solo le cartelle di pagamento.
Ciò premesso, la lite pendente in capo al cessionario di azienda avverso cartelle di pagamento relative al controllo automatizzato non è definibile. Si tratta, infatti, di meri atti di riscossione (interpello n.329 del 2.08.2019).

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