Conto corrente bancario cointestato non costituisce comproprietà

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21963 del 3.09.2019, ha affermato che se l’intestatario di un conto corrente bancario (o di un dossier titoli) ne dispone la co-intestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a effettuare operazioni da imputare su quel conto o su quel dossier, ma non divengono automaticamente proprietari del denaro contabilizzato nel conto corrente (o, meglio, non divengono contitolari del credito spettante al correntista verso la banca) né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono contabilizzati nel dossier titoli.
La co-intestazione, pertanto, è una semplice presunzione di comproprietà, vale a dire che, solo fino a prova contraria, le giacenze di un conto (o i titoli iscritti in un dossier) appartengono in quote eguali ai cointestatari.
Ad esempio, se un conto corrente intestato a due fratelli beneficia degli accrediti dello stipendio di uno dei due, mentre l’altro non vi deposita nulla perché è studente, il diritto di credito alla riscossione del denaro depositato appartiene per intero al fratello il cui stipendio viene accreditato sul conto. Conseguentemente, è abusivo l’operato del cointestatario che si appropria di denaro del conto che non gli appartiene; né può pretendere che la co-intestazione gli attribuisca la contitolarità del credito verso la banca senza aver versato nulla sul conto; è invece necessario che il cointestatario, vero titolare del credito, ceda (a titolo oneroso, cioè verso un corrispettivo) o doni pro-quota o per intero il suo credito verso la banca all’altro cointestatario.

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