L’Inps, con il messaggio n. 3359 del 17.09.2019, si è espresso sul rapporto di subordinazione con il ruolo di amministratore o socio di società.
L’Istituto ha evidenziato che la carica di amministratore (o presidente) non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato. Le 2 posizioni possono coesistere a patto che la persona sia soggetta alle direttive e alle decisioni dell’organo collegiale.
La situazione è differente per l’amministratore unico della società: tale organo è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale e, quindi, non può assumere anche la posizione di lavoratore dipendente della stessa società.
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