Licenza fiscale per la vendita di alcolici

L’art. 13 bis del D.L. 30.04.2019, n. 34 ha ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, c. 2 del D. Lgs. 504/1995, oggetto di parziale abrogazione a opera dell’art. 1, c. 178 della legge 124/2017. Tale ultima disposizione aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti dall’Agenzia delle Dogane.
La reviviscenza della piena operatività della norma già contenuta nel c. 2 dell’art. 29 del D. Lgs. 504/1995, cui il legislatore si è determinato dopo il breve periodo di vigenza della suddetta semplificazione tributaria, denota l’intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d’imposta ad elevata tassazione. A seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici la Direzione Accise ha fornito chiarimenti sugli effetti giuridici determinati dall’evoluzione del richiamato quadro normativo, relativamente a situazioni soggettive già costituitesi, con la nota protocollo 20.09.2019, n. 131411.

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