L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 373 del 10.09.2019, ha affermato che per stabilire se l’affitto breve gestito tramite il portale “Airbnb” configura attività d’impresa, è necessario fare riferimento al Codice Civile e al Tuir.
Pertanto, sotto il profilo tributario non ha rilevanza la normativa provinciale di Bolzano (L. 12/1995) che detta criteri restrittivi per individuare l’attività di affittacamere privato, stabilendo che “l’esercizio di affittacamere privato è possibile solo nel caso in cui non vengano stipulati più di 4 contratti di locazione all’anno per ogni camera o appartamento e purché non venga svolta un’attività di promozione (omissis)”. Tale normativa, secondo le Entrate, disciplina materie diverse e presenta diverse finalità rispetto al D.L. 50/2017 e dunque non si pone un problema di “sovrapposizione” tra disposizioni di livello diverso e di prevalenza di quella statale su quella locale. Piuttosto, si tratta di ambiti differenti.
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