Configurazione di attività di impresa in caso di affitti brevi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 373 del 10.09.2019, ha affermato che per stabilire se l’affitto breve gestito tramite il portale “Airbnb” configura attività d’impresa, è necessario fare riferimento al Codice Civile e al Tuir.
Pertanto, sotto il profilo tributario non ha rilevanza la normativa provinciale di Bolzano (L. 12/1995) che detta criteri restrittivi per individuare l’attività di affittacamere privato, stabilendo che “l’esercizio di affittacamere privato è possibile solo nel caso in cui non vengano stipulati più di 4 contratti di locazione all’anno per ogni camera o appartamento e purché non venga svolta un’attività di promozione (omissis)”. Tale normativa, secondo le Entrate, disciplina materie diverse e presenta diverse finalità rispetto al D.L. 50/2017 e dunque non si pone un problema di “sovrapposizione” tra disposizioni di livello diverso e di prevalenza di quella statale su quella locale. Piuttosto, si tratta di ambiti differenti.

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