Con la risposta all’interpello 394/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’erronea duplicazione delle fatture elettroniche, causata da anomalie tecniche del software, è sanabile tramite l’emissione delle rispettive note di variazione, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite Sdi”. Se i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’Iva a debito.
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