Carte carburante

Fino al 31.12.2019 solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica e invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento del 28.05.2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione viene meno stante l’art. 1 del D.M. 10.05.2019, che esclude tali regole nei casi dell’art. 2, c. 1 del Dpr 696/1996.
Dal 1.01.2020, fermi gli obblighi in capo agli esercenti degli impianti ad alta automazione e fatta salva l’estensione degli stessi ad altri soggetti con un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, laddove abbiano le caratteristiche di cui all’art. 22 del decreto Iva (e siano quindi effettuate, ad esempio, in locali aperti al pubblico), vale la prescrizione dell’art. 2, c. 1 del D. Lgs. 127/2015 e l’eccezione dell’art. 1 del D.M. 10.05.2019, così che memorizzazione e invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione. La memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria, con l’effetto di far venir meno gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, c. 1 del decreto Iva.
Nel caso oggetto d’esame, l’istante che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l’annotazione nel relativo registro Iva, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi. Può comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione previsti dall’art. 24, c. 1 del decreto Iva. Infine, in merito al momento in cui ritenere effettuata l’operazione e dunque esigibile l’imposta con tutte le conseguenze del caso, si reputa che l’annotazione dei corrispettivi nel relativo registro con la medesima data valuta della trattenuta a carico dei dipendenti (e del riversamento da parte delle società del gruppo relativamente ai soggetti non a ruolo dell’istante) sia conforme all’art. 6, c. 2 del decreto Iva – a mente del quale l’operazione si considera effettuata, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo) e, come tale, ammissibile (interpello 11.10.2019, n. 412).

Be social

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Vai alla barra degli strumenti