Sanzioni per mancata trasmissione degli scontrini telematici

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 127/2015, le sanzioni previste in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione degli scontrini fiscali sono pari al 100% dell’imposta non documentata. In sostanza, se i corrispettivi non vengono memorizzati, si applica senz’altro la sanzione del 100% (dell’imposta relativa all’imponibile non memorizzato), mentre non dovrebbe trovare applicazione la penalità del 100% per il conseguente omesso invio dei dati (trattandosi di inadempimento conseguente alla mancata memorizzazione).
Tuttavia, se i corrispettivi vengono memorizzati, ma non viene effettuato l’invio dei dati (entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) trova comunque applicazione la sanzione del 100%. Penalità che tuttavia non può essere irrogata, per il primo semestre dell’obbligo, se la trasmissione viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini ordinari di liquidazione dell’imposta).

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