La detrazione Iva sugli acquisti per fatture di fine anno

La nuova formulazione dell’art. 25, c. 1 del D.P.R. 633/1972 (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, c. 2 D.L. 50/2017) prevede che la fattura debba essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il dettato di tale disposizione deve essere coordinato con la nuova formulazione dell’art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972, che ammette l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

OPERATIVITA’ NEL CORSO DELL’ANNO DI IMPOSTA
Al fine di evitare che chi riceve la fattura subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del D.L. 119/2018 ha stabilito che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione Iva) possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, a titolo di esempio nel caso di un acquisto di beni effettuato nel mese di marzo (per cui il diritto alla detrazione sorge in tale mese), con fattura ricevuta in data 10 aprile, l’acquirente potrà esercitare la detrazione, previa registrazione della fattura entro il 15 aprile, con la liquidazione mensile relativa al mese di marzo (entro il 16 aprile).

ATTENZIONE – Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.

OPERATIVITA’ ALLA FINE DELL’ANNO DI IMPOSTA
La modalità sopra descritta ed attuata nel corso dell’anno, non è però ammessa per le operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell’anno successivo. In tale circostanza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento. Pertanto, l’Iva relativa ad un acquisto di beni effettuato nel mese di dicembre 2019 potrà essere portata in detrazione nella liquidazione di dicembre soltanto nel caso in cui la fattura sia ricevuta e registrata entro tale mese. Tale fattura può comunque essere annotata entro il 30.04.2020 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019), in un’apposita sezione del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019. In questo caso l’Iva a credito andrà a confluire nel saldo della dichiarazione Iva relativa al 2019 (Dichiarazione annuale Iva 2020).

DEFINIZIONE DI “RICEZIONE FATTURA”
• Fattura elettronica: la data di ricevimento è certificata dall’esito di ricezione SDI.
• Fattura cartacea (es.: minimi, forfettari, ecc.): secondo la C.M.1/2018 è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la “corretta tenuta dalla contabilità”.

SCHEMA DI RIEPILOGO (Fonte: Sistema Ratio)

ESIGIBILITA’/DATA FATTURA RICEZIONE FATTURA REGISTRAZIONE DETRAZIONE
Marzo 2020 10.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 (liquidazione marzo 2020)
Dicembre 2019 31.12.2020 31.12.2020 16.01.2020 (liquidazione dicembre 2019)
Dicembre 2019 09.01.2020 09.01.2020 16.02.2020 (liquidazione gennaio 2020)
Dicembre 2019 31.12.2019 09.01.2020 30.04.2020 (dichiarazione Iva e apposito registro sezionale)

ESEMPI (Fonte: Sistema Ratio)

Fattura 2019 ricevuta nel 2019
Registrazione 2019
Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20.12.2019, con consegna della merce ed emissione dalla relativa fattura ricevuta nello stesso mese. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2019, nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2019 (da eseguire entro il 16.01.2020), dal momento che nel mese di dicembre:
1) i beni sono stati consegnati;
2) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Registrazione 2020
Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31.12.2019 non abbia annotato la stessa nel 2019, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30.04.2020 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti(1) relativo a tutte le fatture ricevute nel 2019.
Il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019.

Fattura 2019 ricevuta nel 2020
Registrazione 2020
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2019 – riceva la fattura (emessa nel 2019) il 2.01.2020, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2020, da effettuarsi entro il 16.02.2020 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2019).

Registrazione 2021
Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30.04.2021.
Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2020, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23.04.2021, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti (1) relativo a tutte le fatture ricevute nel 2020; ciò al fine di far concorrere la relativa Iva a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2020, da presentare entro il 30.04.2021.
Nota (1) Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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