Contributo “perequativo” per partite Iva: una mega trappola a fondo perduto

CONTRIBUTO “PEREQUATIVO” PER PARTITE IVA: UNA MEGA TRAPPOLA A FONDO PERDUTO

Assolutamente e altamente “rischiosa” la richiesta dell’aiuto predisposta per sostenere i cali di redditi

Il “contributo a fondo perduto perequativo” è una somma di denaro che l’Agenzia delle Entrate erogherà prossimamente a seguito della presentazione in modalità telematica di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti. Ad introdurre tale contributo è stato il decreto legge n.73/2021, articolo 1, commi da 16 a 27 (cosiddetto “decreto Sostegni bis”).

Esposta in questo modo, l’informazione non può che essere assolutamente “gradita e apprezzata”.
Però, la norma è stata da subito oggetto di particolare attenzione e anche molte perplessità, soprattutto per l’adempimento principale necessario per poter formulare la richiesta e per la non conoscenza iniziale (fino a metà novembre 2021) dei parametri da prendere in considerazione.

Infatti, unico elemento noto da subito è che si trattava di un importo di contributo commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e (importantissimo) tale contributo sarebbe stato erogato al netto di tutti contributi a fondo perduto da emergenza Covid-19 già percepiti da inizio pandemia.

Non solo, fondamentale adempimento per i contribuenti potenzialmente interessati era (ed è stato) quello di dover obbligatoriamente consegnare la propria dichiarazione dei redditi prima dei termini ordinari, cioè, prima di tutti gli altri contribuenti, anche di medesima tipologia e attività.
Una scadenza che addirittura, inizialmente, era prevista per il 10.09 (quasi 3 mesi prima della scadenza naturale del 30.11) e poi con proroga (giunta ufficialmente in data 29.09) portata al 30.09.
Quindi una vera e propria “rigida imposizione” per far eseguire un adempimento ben 2 mesi prima della scadenza naturale per tutti i contribuenti rendendo ancor più difficoltosa l’operazione proprio a coloro che avrebbero avuto più bisogno di tempo per opportune valutazioni e calcoli.

Ma non è finita.
E’ stato anche chiesto di eseguire tale adempimento senza conoscere alcun parametro per la determinazione del potenziale contributo.
In pratica, è stato chiesto al contribuente (e ai professionisti che li assistono) di fare scelte “al buio” e “di corsa”…”di corsa”… per la dichiarazione dei redditi tra le più complesse della storia degli adempimenti fiscali in Italia, proprio a causa della ragnatela di crediti di imposta e di contributi di varie tipologie erogati in tempo di emergenza sanitaria e con contribuenti e professionisti in affanno dalla moltitudine di adempimenti e di burocrazie varie con le quali il mondo economico si è dovuto confrontare da marzo 2020.

In queste pessime condizioni operative, il 12.11.2021 (con i termini per la consegna di tutte le altre dichiarazioni dei redditi ancora aperti) è arrivato il decreto “attuativo” del Ministro dell’economia e delle finanze che ha:

  • definito le regole e i termini per l’erogazione del contributo perequativo (entro il 28.12.2021);
  • fissato la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio necessaria per l’accesso al contributo (pari al 30%);
  • stabilito le percentuali di determinazione del contributo commisurate ai ricavi dell’anno 2019 (a scaglioni dal 30% fino al 5%);
  • precisato quali fossero gli esatti termini di invio delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019 e 2020 affinché si possano considerare validamente presentate ai fini della richiesta del contributo.

Da tutto questo nasce e si consolida nel silenzio assoluto degli operatori, di imprese, professionisti, contribuenti, associazioni di rappresentanza, ordini professionali, ecc. uno tra i più pericolosi adempimenti che la storia fiscale italiana abbia mai conosciuto.

Partiamo dalla composizione della modulistica necessaria per la richiesta che ha ben nove pagine così composte:

  • una pagina con informativa privacy;
  • una pagina per riportare i dati anagrafici, l’IBAN, i quattro dati contabili e dichiarativi che dimostrano di avere diritto al beneficio e le firme;
  • due pagine contengono solo “dichiarazioni sostitutive di atto notorio”, cioè, ben 19 autocertificazioni destinate ad attestare il rispetto dei requisiti e dei limiti posti dall’Unione europea nel cosiddetto “Temporary Framework”. Trattasi di pagine il cui contenuto ha risvolti di carattere penale, visto che stiamo parlando di autocertificazioni;
  • due pagine, per esporre tutti gli aiuti percepiti nel corso della pandemia, dovendo certificare tutti gli ammontari percepiti in mezzo alle trenta tipologie di aiuti covid riportati anche nelle dichiarazioni dei redditi e già noti all’Agenzia delle Entrate (una ennesima ripetizione);
  • una pagina per casistiche particolari;
  • una pagina compilare in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell’IMU riportando ogni singolo immobile.

Passiamo adesso ad altri importanti aspetti di pericolosità di tale adempimento.

E’ lo stesso decreto attuativo a darci indicazioni nel chiarire come si svolgeranno le attività di controllo che si svolgono in due tempi: preventivamente e successivamente all’erogazione.

5. Attività di controllo
5.1 Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’Istanza.
5.2 Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
5.3 Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette:
a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
b) al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente provvedimento, l’applicabilità dell’articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale
“.

Preso atto della possibilità di sfociare nel penale, il riferimento normativo richiamato per il controllo (articoli 31 e seguenti del DPR 29.09.1973, n.600) riporta:

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi

Inoltre, come riportato nel vademecum dell’Agenzia delle Entrate, gli uffici procederanno al controllo dei dati dichiarati, oltre ad applicare quanto sopra, anche effettuando “ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi”.

Cosa se ne conclude da tutto questo: la certezza di una vera e propria verifica fiscale.

Si, perché per una conferma del contributo, andranno confermati gli imponibili fiscali (reddito) di ogni singolo contribuente e la modifica del reddito risulterà certamente più “agevole” (quindi, pericolosa) rispetto a quanto accaduto con i contributi a fondo perduto precedenti basati sul fatturato.
Ciò perché le voci che possono influenzare il calcolo del reddito sono nettamente maggiori e anche più facilmente “opinabili” da parte degli organi di controllo. A ciò potremmo anche aggiungere eventuali riflessi assolutamente possibili da quanto emergente dagli ISA (gli ex Studi di Settore) agevolmente “collegabili” anche agli anni precedenti, ecc..

Possiamo aggiungere a tutto questo anche tre aspetti temporali per rafforzare la pericolosità:

  1. il primo è che una verifica di tale natura è automaticamente estendibile per ambedue gli anni interessati, 2019 e 2020;
  2. il secondo è il tempo a disposizione degli uffici per controllare tali anni e che sono di ben 8 anni;
  3. il terzo potrebbe giungere dalle tempistiche necessarie per affrontare un potenziale contenzioso così articolato e complesso considerando anche gli aspetti penali.

Ulteriore elemento da considerare che una verifica di tal natura non è applicabile solo alla determinazione del reddito, ma è assolutamente estendibile ai fini Irap e potrebbe ampliarsi ai fini Iva e, in tal caso, non solo ai fini della determinazione dell’imposta, ma anche degli altri adempimenti conseguenti (si pensi alle liquidazioni periodiche).

Da non dimenticare, infine, l’aspetto delle sanzioni amministrative, dal 100% al 200% del contributo, da integrare a ciò che prevede la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, cioè, la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, una ulteriore sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito, con possibilità di confisca per equivalente ai sensi dell’articolo 322-ter del Codice penale.

Pertanto, considerando che i criteri di valutazione con i quali si determina il risultato economico dell’esercizio (la base per il calcolo delle imposte) possono essere soggetti a valutazioni soggettive o interpretative che possono lasciare ampi spazi alle contestazioni degli uffici e degli organi di controllo, risulta facilmente comprensibile come il semplice disconoscimento di costi, una diversa valutazione del magazzino, la mancanza di un inventario (circostanza molto sottovalutata da molti), diverse percentuali di ammortamento, ecc. possano far variare i risultati e agevolmente determinare la perdita del contributo già ricevuto e dover prendere in considerazione tutto ciò che potrebbe risultare sanzionabile e le 19 autocertificazioni dai riflessi penali. Certo, una verifica potrebbe non generare automaticamente la perdita del contributo, ma non è da sottovalutare che potrebbe far rilevare agevolmente qualche altre tipologia di rilievo sanzionabile e le sanzioni, in generale, non sono bassissime.

In pratica e in sostanza, con questo ultimo contributo a sostegno dei lavoratori autonomi, non è lo Stato che non aiuta i contribuenti, ma è lo Stato che porta i contribuenti a rinunciare agli aiuti, ed è opportuno che lo facciano.
E con il lavaggio delle mani abbiamo concluso.

Dott.Rag.Mirco Comparini
Ragioniere Commercialista – Revisore Legale – Giornalista Pubblicista – Consulente al franchising

A margine segnaliamo, comunque, una iniziativa tesa a far riaprire i termini per la presentazione delle istanze anche a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro i termini di legge in modo da eliminare una disparità di trattamento tra contribuenti di stessa tipologia e natura che, per i più svariati motivi, possono non aver avuto modo di eseguire tale adempimento entro il 30.09, ma anche per come è impostata la normativa stessa con la palese carenza di informazioni necessarie ad una opportuna valutazione seria, professionale e puntuale.

https://www.change.org/p/ampliare-l-accesso-al-contributo-perequativo?fbclid=IwAR3onu9Eq42hqjGT352LGW0ZlgLjI260NM1eaaHempxOQG31kSUGGd_IzCs

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