Non si può licenziare il lavoratore spiato dal detective privato, benché il dipendente dell’azienda, sfruttando la flessibilità, durante l’orario di lavoro si sia recato al supermercato e perfino in palestra. Il punto è che i controlli sull’adempimento della prestazione contrattuale competono solo al datore e ai suoi collaboratori: non possono, dunque, essere delegati all’agenzia investigativa, che deve limitarsi a verificare eventuali atti illeciti. È irrilevante che il lavoratore sia spiato nell’ambito di un’investigazione lecita su di una collega sospettata di abusare dei permessi della legge 104/1992 per l’assistenza ai familiari disabili. L’incolpato, poi, ha il diritto di vedere il mandato affidato all’investigatore privato. È quanto emerge dall’ordinanza 25287/22, pubblicata il 24.08.2022 dalla sezione lavoro della Cassazione.
(ItaliaOggi – Ratio)