FLASH NEWS – Non sono esenti Iva le prestazioni di chirurgia estetica a contenuto solo cosmetico

In tema di Iva, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex articolo 10, n. 18, D.P.R. 633/1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi (cfr. ordinanza n. 27947/2021).
(Cassazione – sezione V – ordinanza n. 26906 – 20 giugno 2022 – 13 settembre 2022)

(Euroconference)

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