FLASH NEWS – Requisiti per l’esistenza dell’impresa familiare

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Dal punto di vista fiscale, l’applicazione del regime dell’impresa familiare, contenuto nell’articolo 5, commi 4 e 5, D.P.R. 917/1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività d’impresa, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta;
c) l’attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato l’attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
La ricorrenza degli elementi documentali appena elencati è indispensabile alla dimostrazione della sussistenza dell’impresa familiare ai fini fiscali e l’onere della relativa prova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell’impresa familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto articolo 5, commi 4 e 5, D.P.R. 917/1986 (cfr. sentenze n. 7995/2017 e n. 2472/2017).
(Euroconference – Cassazione, sezione V, ordinanza n.34699, 10 novembre 2022, 24 novembre 2022)

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