FLASH NEWS – Deducibilità fiscale dei compensi ai familiari

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In linea generale i compensi ai familiari non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo e dal reddito d`impresa, salvo alcune eccezioni.
L`indeducibilità per il professionista (c.6, art.54, Tuir) opera relativamente ai seguenti familiari:
– coniuge (anche separato escluso il divorziato);
– figli (o assimilati) minori di età;
– figli (o assimilati) permanentemente inabili al lavoro;
– ascendenti del professionista (genitori).
Sono, invece, deducibili i compensi erogati ai figli naturali, affiliati o affidati maggiorenni, altri discendenti, parenti (fratelli, cugini, ecc.) e affini (cognati, suocere, generi ecc.). I compensi devono essere inerenti all`attività svolta per evitare contestazioni da parte del Fisco.
I compensi corrisposti ai predetti soggetti sono indeducibili in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali e, essendo indeducibili per l’erogante, sono esclusi da tassazione e non partecipano alla formazione del reddito del soggetto percettore.
I compensi erogati ai familiari titolari di partita Iva (lavoratori autonomi professionali) sono deducibili dal reddito del soggetto erogante secondo ordinarie regole.
I contributi previdenziali e assistenziali versati dal professionista a favore dei familiari sopra indicati, non rientrano nella previsione dell`art.54, c.6-bis del Tuir e sono deducibili dal reddito dell’erogante.
Per gli imprenditori individuali la disciplina della deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari è contenuta all`art.60 del Tuir, il quale recita:
“Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell`opera svolta dall`imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori d`età e permanentemente inabili al lavoro e degli ascendenti, nonché dei familiari partecipanti all`impresa di cui al comma 4 dell`articolo 5”.
I compensi erogati ai familiari dall`imprenditore individuale soggiacciono, quindi, ad una disciplina speculare a quella relativa ai lavoratori autonomi, per cui si ritiene di poter rinviare a quanto sopra esposto.
(Ratio)
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