FLASH NEWS – Obbligo riportare le rimanenze anche per le imprese minori

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Anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini Iva, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all’attività esercitata, analiticità che può essere sindacata dall’ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l’esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica – l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo (cfr. sentenze n. 29105/2018 e n. 8907/2018).
Cassazione – sezione V – ordinanza n. 36914 – 28 settembre 2022 – 16 dicembre 2022

(Euroconference)

 

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