FLASH NEWS – Mance: tassazione al 5% e operazione fuori campo Iva

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L’art. 1, c. 58 e seguenti della legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’imposta sostitutiva sulle mance elargite dai clienti. La disciplina, oltre alle liberalità in contanti, ricomprende quelle erogate attraverso mezzi di pagamento elettronici.
Accedono alla disciplina solo i lavoratori con reddito di lavoro dipendente fino a 50.000 euro, ma la legge di Bilancio non specifica l’anno di riferimento.
Ai fini del calcolo dell’imposta, su tali liberalità si applica l’aliquota del 5%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali territoriali, entro il limite del 25% del reddito di lavoro percepito nell’anno. Tali erogazioni sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, dal calcolo dei premi Inail e dal computo del trattamento di fine rapporto.
Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto dovrà operare le ritenute fiscali con un prelievo sostitutivo. Si pongono questioni sul momento del “riversamento” delle mance dal datore di lavoro al lavoratore, se ad esempio sia da posticipare al momento pagamento dello stipendio, nonché sulle modalità di corresponsione, ossia se deve avvenire tramite mezzi tracciabili.
Gli esercenti che incasseranno direttamente le mance per poi riversarle ai beneficiari dovranno tener conto che tali somme non hanno la natura di corrispettivi e dunque dovranno essere trattate separatamente, in particolare come movimenti finanziari fuori campo Iva.

(Il Sole24Ore – Ratio)

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