FLASH NEWS – Comunicazione affitti brevi online (parte 1)

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Il Consiglio dei ministri del 23.02.2023 ha preso in esame lo schema di D.Lgs. di recepimento della direttiva Dac 7 (Ue 2021/514) che, in materia di locazioni brevi, impone obblighi di comunicazione al Fisco nei confronti dei proprietari e anche dei gestori di piattaforme digitali.
I gestori delle piattaforme saranno infatti tenuti a raccogliere e verificare le informazioni sui venditori presenti sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell’attività nei confronti dei clienti, e a comunicarli poi al fisco.
In particolare, dovranno essere raccolti nome e cognome, indirizzo principale, numero di identificazione fiscale rilasciato al venditore dal Paese dove è registrato (nel caso di aziende, la ragione sociale),indirizzo principale, numero di identificazione fiscale con l’indicazione dello Stato membro di rilascio, partita Iva (se presente), presenza eventuale di stabile organizzazione in Italia, o in altro Paese membro, tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione.
Il gestore della piattaforma di incontro tra domanda e offerta deve acquisire l’indirizzo di tutte le proprietà inserzionate e, se disponibile, il numero di iscrizione al registro catastale (o il dato identificativo equivalente) previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile si trova.
Rimane escluso dall’obbligo di tracciamento il venditore per il quale il gestore della piattaforma ha fatto concludere meno di 30 affitti e l’importo totale del corrispettivo non supera 2.000 euro annui.

(Il Sole24Ore – Ratio)

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