FLASH NEWS – Comunicazione affitti brevi online (parte 2)

☞ FLASH NEWS – Comunicazione affitti brevi online (parte 2) ☜

I gestori di piattaforme dovranno comunicare all’agenzia delle Entrate le informazioni richieste entro il31.01 dell’anno successivo a quello in cui sono state svolte le operazioni (a partire dall’anno 2024).
Le informazioni che la piattaforma deve inviare alle Entrate sono particolarmente dettagliate: l’identificativo del conto finanziario del venditore (locatore), il nome del titolare del conto su cui è versato il corrispettivo (se diverso dal venditore), e ogni altra informazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone sul titolare del conto. Ed inoltre, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre e il numero di attività in relazione alle quali il corrispettivo è stato pagato.
Per gli affitti brevi è necessario comunicare anche l’indirizzo di ciascuna proprietà immobiliare inserzionata, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre e il numero di attività prestate in riferimento a ciascuna proprietà, il numero di giorni di locazione.
Le sanzioni per (ciascuna) mancata comunicazione vanno da 3.000 a 31.500 euro, che scendono nella forchetta tra 1.000 e 10.000 euro in caso di incompleta trasmissione di dati pertinenti.

(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Vai alla barra degli strumenti